Art. 95.
(Riunificazione delle sedi del Ministero della salute).

      1. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici centrali e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procede nel corso dell'anno 2007 al trasferimento in un'unica sede degli uffici centrali, attualmente dislocati in più edifici. Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 6 milioni di euro. A tale spesa si provvede mediante riassegnazione delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

 

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      2. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici periferici e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio 2007-2009, a realizzare un programma di accorpamento in un'unica sede dei propri uffici periferici nonché dei Nuclei dei Carabinieri per la sanità ubicati nello stesso territorio; gli uffici interessati alla unificazione logistica sono individuati con decreto del Ministro della salute. Al fine di cui al presente comma gli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero della salute, a titolo gratuito, idonei locali.